Dal 2 agosto 2026 è in vigore l’articolo 50 dell’AI Act europeo, che impone la marcatura machine-readable dei contenuti generati da intelligenza artificiale. In Italia, la Legge n. 132/2025 ha introdotto il reato di deepfake illecito. E il Tribunale di Modena, con una decisione del 29 dicembre 2025, ha stabilito un principio destinato a orientare il contenzioso dei prossimi anni: non basta gridare al deepfake per invalidare una prova digitale.
Per chi fa investigazione privata, questi tre eventi ridisegnano il terreno di gioco. In questo articolo analizziamo cosa cambia, cosa non cambia e perché, oggi più che mai, la differenza la fa il metodo e non lo strumento.
Il problema in sintesi
Un deepfake è un contenuto audio, video o testuale generato o alterato tramite intelligenza artificiale in modo realistico. Il rischio per il processo è duplice:
- Prove false che sembrano vere. Contenuti sintetici prodotti apposta per accusare, ricattare o costruire una narrazione alternativa dei fatti.
- Prove vere contestate come false. È il cosiddetto Liar’s Dividend: la sola esistenza dei deepfake permette a chiunque di contestare qualsiasi prova digitale autentica, insinuando il dubbio della manipolazione.
Il secondo rischio è, per l’investigatore privato, il più insidioso. Una relazione investigativa corredata di fotografie, video di osservazione e screenshot ha valore solo se resiste alla contestazione. La domanda operativa diventa quindi: come si costruisce una prova digitale che regge?
Cosa dice la giurisprudenza italiana
Lo screenshot non si invalida con un sospetto generico
Il quadro normativo di partenza è l’art. 2712 del codice civile: le riproduzioni fotografiche o informatiche formano piena prova dei fatti se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 11197/2023) ha confermato la validità probatoria degli screenshot in questo quadro.
La decisione del Tribunale di Modena del 29 dicembre 2025 aggiunge il tassello decisivo per l’era dell’AI generativa: chi contesta la veridicità di un file digitale deve fornire elementi precisi e concreti, indicando cosa sarebbe stato rimosso o aggiunto. In assenza di prove tecniche o di una versione alternativa dei fatti, il documento resta pienamente valido. Il sospetto generico non basta. Già la Cassazione (ord. n. 37290/2022) aveva indicato che, per negare l’esistenza dell’originale digitale, servono elementi indiziari idonei ad accreditare la falsità materiale.
Tradotto in termini investigativi: la contestazione fondata sul solo argomento “potrebbe essere un deepfake” non ha efficacia. Ma questo equilibrio regge solo finché chi produce la prova può documentarne origine, integrità e catena di custodia.
Il deepfake come documento nel processo penale
Sul versante penale, un contenuto multimediale può essere prodotto in giudizio come documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p. La sua ammissibilità come prova attendibile dipende però dalla possibilità di dimostrarne l’autenticità. Senza acquisizione forense corretta e catena di custodia, la controparte può contestarne la genuinità con effetti paralizzanti.
La dottrina più recente osserva che il deepfake scardina il presupposto stesso della prova documentale: non siamo più davanti alla manipolazione di un supporto preesistente, ma alla creazione di una realtà parallela che possiede tutti i requisiti estetici della genuinità. Il problema non è più solo verificare la catena di custodia del dato, ma difendere la natura rappresentativa della prova.
Cosa cambia con la Legge 132/2025 e con l’AI Act
Due novità normative definiscono il perimetro del 2026:
- Legge n. 132/2025: introduce in Italia il reato di deepfake illecito. La creazione e diffusione di contenuti sintetici dannosi diventa autonomamente perseguibile, con conseguenze dirette per chi utilizza l’AI per costruire prove false o danneggiare la reputazione altrui.
- AI Act, art. 50 (in vigore dal 2 agosto 2026): impone obblighi di marcatura machine-readable per i contenuti generati da AI. È un passo avanti, ma con un limite noto agli addetti ai lavori: la marcatura è aggirabile e non copre i contenuti prodotti prima dell’entrata in vigore.
Un dato tecnico merita attenzione. I sistemi automatici di rilevamento dei deepfake basati su reti neurali mostrano cali di accuratezza superiori al 15% quando applicati a dataset diversi da quelli di addestramento, e su contenuti reali “in the wild” l’accuratezza può scendere fino al 50%. In altre parole: la detection a posteriori è una corsa asimmetrica che il difensore della prova parte perdendo. La strategia vincente non è dimostrare che un contenuto è falso, ma garantire che un contenuto è autentico fin dal momento dell’acquisizione.
Le implicazioni per l’investigazione privata
Questa è la parte che riguarda direttamente chi commissiona un’indagine. Dal punto di vista metodologico, il 2026 impone all’investigatore privato tre standard operativi:
1. Acquisizione forense, non semplice raccolta
Ogni elemento digitale rilevante va acquisito con copia forense e hash crittografico (ad esempio SHA-256) che certifichi l’integrità del dato e dimostri che il file analizzato è identico all’originale. Uno screenshot inviato via chat non è una prova acquisita: è un artefatto senza pedigree.
2. Catena di custodia documentata
Chi ha acquisito il dato, quando, con quali strumenti, e chi lo ha custodito da quel momento in poi. La catena di custodia è ciò che trasforma un’informazione in un elemento producibile in giudizio. È anche ciò che permette di rispondere, con elementi concreti, all’eccezione “potrebbe essere manipolato”.
3. Separazione tra osservato e inferito
È il principio cardine del metodo idiografico-deduttivo che applichiamo in Lumen: ciò che è stato direttamente osservato e documentato va tenuto rigorosamente distinto da ciò che viene inferito per ragionamento. Un’inferenza dichiarata come tale è un’ipotesi falsificabile e difendibile. Un’inferenza spacciata per osservazione è il punto debole che la controparte cercherà per demolire l’intera relazione.
L’intelligenza artificiale, in questo quadro, è uno strumento di analisi potente: permette di correlare grandi quantità di dati OSINT, confrontare fonti e segnalare contraddizioni in tempi ridotti. Ma non può sostituire la validazione umana, perché non garantisce l’assenza di errori, allucinazioni algoritmiche o dati alterati artificialmente. L’AI accelera l’analisi; il metodo la rende utilizzabile in giudizio.
Domande frequenti
Un deepfake può essere usato come prova in tribunale? Può essere prodotto come documento (art. 234 c.p.p. nel penale, art. 2712 c.c. nel civile), ma la sua efficacia dipende dalla possibilità di dimostrarne l’autenticità. Un contenuto sintetico non dichiarato, se scoperto, espone chi lo produce a conseguenze anche penali ai sensi della Legge 132/2025.
Posso contestare uno screenshot dicendo che potrebbe essere un deepfake? No, non genericamente. Secondo il Tribunale di Modena (29 dicembre 2025), chi contesta un file digitale deve indicare elementi precisi e concreti su cosa sarebbe stato alterato. Il sospetto astratto non invalida la prova.
Come faccio a sapere se un video o un audio è stato generato con AI? Serve una perizia informatica forense multidisciplinare: analisi dei metadati, verifica dei timestamp, studio delle anomalie visive o sonore, ricostruzione della catena di custodia. Gli strumenti di detection automatica da soli non bastano, perché la loro accuratezza sui contenuti reali è limitata.
Le prove raccolte da un investigatore privato sono utilizzabili in giudizio? Sì, se raccolte da un’agenzia autorizzata ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S., nel rispetto della normativa privacy e con metodologia di acquisizione corretta. La qualità dell’acquisizione e della documentazione è ciò che determina la tenuta della prova in sede contenziosa.
Conclusione
Il 2026 non è l’anno in cui la prova digitale muore: è l’anno in cui la prova digitale mal costruita smette di funzionare. La giurisprudenza italiana ha scelto una linea di equilibrio, respingendo le contestazioni generiche ma pretendendo, da chi produce la prova, rigore tecnico e trasparenza metodologica.
Per chi commissiona un’indagine, il criterio di scelta è diventato semplice: non quale tecnologia usa l’agenzia, ma quale metodo. Acquisizione forense, catena di custodia, separazione tra osservato e inferito, dichiarazione esplicita di fonti e limiti. È il modo in cui lavoriamo in Lumen Investigazioni, ed è il motivo per cui una relazione investigativa ben costruita resiste anche nell’era dei deepfake.
Lumen Investigazioni S.r.l. è un’agenzia investigativa autorizzata (art. 134 T.U.L.P.S.) con sede a Milano, specializzata in investigazioni private e aziendali con metodo idiografico-deduttivo, OSINT e analisi investigativa strutturata. Per una consulenza riservata: [contatti].
Fonti
- Tribunale di Modena, decisione del 29 dicembre 2025, e Cass. SS.UU. n. 11197/2023, Cass. ord. n. 37290/2022, via La Legge per Tutti: https://www.laleggepertutti.it/775156_chat-whatsapp-alterata-dallia-il-deepfake-e-prova-in-tribunale
- Agenda Digitale, “Deepfake e processo penale: la crisi della prova documentale” (marzo 2026): https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/deepfake-e-processo-penale-la-crisi-della-prova-documentale/
- TrueScreen, “Deepfake e prova digitale nel processo penale” (maggio 2026): https://truescreen.io/it/approfondimenti/deepfake-prova-digitale-processo-penale/
- USPI / La Freccia Web, “AI e digital forensics: cosa cambia con il reato di deepfake” (marzo 2026): https://www.lafrecciaweb.it/2026/03/06/uspi-informa-ai-e-digital-forensics-cosa-cambia-con-il-reato-di-deepfake/
- Periti Digitali, “Deepfake e prove digitali: quando un video può ingannare anche in tribunale” (marzo 2026): https://peritidigitali.it/deepfake-prove-digitali-perizia-informatica/
- ICT Security Magazine, “AI-OSINT: quando l’intelligenza artificiale ridefinisce i confini dell’intelligence aperta” (maggio 2026): https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/ai-osint/