L’investigatore non indaga più? Chi svolge davvero le indagini nelle agenzie investigative
Dietro la figura affascinante del “detective” c’è spesso un collaboratore investigativo che lavora sul campo, raccoglie le prove e rimane invisibile. È utile parlarne con onestà, senza polemiche corporative, ma anche senza nascondere una realtà che molti clienti ignorano.
Per chi è estraneo al mondo delle agenzie investigative può sembrare un paradosso, ma chi lavora ogni giorno nel settore dell’investigazione privata conosce bene questa dinamica: molto spesso, chi possiede il titolo di investigatore privato non svolge più in prima persona tutte le indagini che portano la sua firma.
Le investigazioni vengono comunque richieste, le agenzie producono risultati, i casi si chiudono. Tutto vero. Ma chi ha realmente condotto quelle indagini, in molti casi, non è il soggetto che possiede il titolo di investigatore privato. È il collaboratore investigativo: una figura essenziale e troppo spesso lasciata senza i giusti riguardi.
Questo articolo nasce per restituirle il riconoscimento che merita e per spiegare al pubblico come vengono realmente svolte molte attività investigative. Non per accusare qualcuno, ma per chiarire una distinzione importante tra titolo, responsabilità, direzione dell’incarico e attività concretamente svolta sul campo.
Lo scrivo da titolare di licenza che continua a lavorare sul campo e che il collaboratore lo ha fatto prima di diventarlo: non è un attacco al settore, è un invito a guardare la professione per quello che è davvero.
Chi è davvero l’investigatore privato e chi è il collaboratore investigativo
L’investigatore privato in senso proprio è il titolare della licenza prefettizia rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 773/1931. Senza questa autorizzazione del Prefetto è vietato eseguire investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati. È su questa licenza che si reggono anche le agenzie più grandi e strutturate.
Chi invece lavora come dipendente o ausiliario all’interno dell’agenzia è, nel linguaggio comune del settore, il collaboratore investigativo per le indagini elementari, spesso indicato come C.I.I.E., oppure collaboratore dipendente autorizzato. È lui, nella stragrande maggioranza dei casi operativi, a svolgere materialmente pedinamenti, appostamenti, osservazioni, ricerche e raccolta di elementi sul campo.
Nell’immaginario collettivo, alimentato da film e serie TV, il titolare indaga in prima persona insieme ai suoi uomini. Nella pratica reale, il più delle volte il lavoro è più articolato: il titolare può dirigere, coordinare, valutare, firmare e assumersi la responsabilità dell’incarico, mentre una parte rilevante dell’attività concreta può essere svolta da collaboratori autorizzati.
Va detto con chiarezza anche per un’altra ragione: le licenze prefettizie sono strettamente personali. Non esiste, in senso proprio, “la licenza dell’istituto” come entità autonoma e impersonale. Esiste il titolare che mette la propria licenza a disposizione dell’attività dell’istituto, assumendosene la responsabilità.
Questa distinzione è fondamentale per comprendere come funziona davvero un’agenzia investigativa.
Perché il titolare delega il lavoro sul campo
Le ragioni per cui il titolare di licenza può allontanarsi dall’attività operativa sono diverse e, in parte, assolutamente comprensibili.
Il primo motivo è organizzativo. Un’agenzia con più incarichi in contemporanea non può seguirli tutti direttamente. Il titolare può presidiare un caso e delegarne un altro, oppure delegare più attività mantenendo un ruolo di direzione strategica. Nelle realtà più grandi esiste persino un direttore operativo dipendente, che a sua volta coordina i collaboratori sul terreno.
In questo schema il titolare di licenza rischia però di assumere un ruolo sempre più simile a quello di imprenditore, dirigente o commerciale, mentre il lavoro investigativo vero e proprio viene svolto quasi interamente da altri soggetti.
Il secondo motivo è anagrafico e fisico. L’investigazione sul campo non è soltanto stare davanti a un computer con l’aria condizionata. È un lavoro che può svolgersi in condizioni dure, con orari imprevedibili, lunghe ore in auto, necessità di attenzione costante e, talvolta, l’esigenza di muoversi rapidamente. Un titolare con età avanzata, o semplicemente con anni di lavoro operativo alle spalle, può trovare oggettivamente faticoso reggere questi ritmi.
Il terzo motivo è di interesse, aggiornamento e ruolo professionale. Come in ogni professione, fare bene questo mestiere richiede addestramento e formazione continui. Non lo si può esercitare part-time sperando di reggere il confronto con chi indaga in modo intensivo ogni settimana. In alcuni casi il ruolo del titolare evolve progressivamente verso funzioni commerciali, organizzative o dirigenziali, con una presenza sempre minore nell’attività operativa.
Questo non significa automaticamente incompetenza. Significa però che il cliente dovrebbe sapere se l’investigatore con cui parla sarà anche la persona che seguirà direttamente l’indagine, oppure se il caso verrà affidato a collaboratori operativi.
Ma prima indagavano e si sono semplicemente ritirati dal campo?
Non sempre.
Dal 2010, con il D.M. 269/2010, il decreto che ha riorganizzato la materia in attuazione dell’art. 134 T.U.L.P.S., per ottenere la licenza è richiesta, tra l’altro, una pratica triennale come collaboratore presso un investigatore titolare autorizzato da almeno cinque anni, oppure un percorso nelle forze dell’ordine, affiancata a requisiti di studio.
Eppure non tutti gli investigatori privati di oggi hanno realmente svolto una lunga gavetta operativa nel settore privato. Esistono almeno tre percorsi che possono portare alla licenza anche in assenza di una forte esperienza diretta nelle indagini private sul campo.
1. Licenza ottenuta prima del 2010
Prima del riordino introdotto dal D.M. 269/2010, l’accesso alla licenza seguiva criteri diversi e, in alcuni casi, meno strutturati rispetto a quelli attuali. Chi ha ottenuto l’autorizzazione in quel periodo avrebbe potuto delegare le indagini ai collaboratori fin dall’inizio, senza aver necessariamente maturato un’esperienza operativa diretta paragonabile a quella oggi formalmente richiesta.
Questo non significa che gli investigatori autorizzati prima del 2010 non abbiano lavorato sul campo. Molti lo hanno fatto, spesso anche con grande esperienza. Il punto è diverso: l’ordinamento, per molto tempo, non ha richiesto in modo altrettanto formalizzato un percorso operativo specifico come prerequisito per l’accesso alla professione.
2. Licenza ottenuta dopo un percorso nelle forze dell’ordine
Un secondo percorso è quello di chi proviene dalle forze dell’ordine. Si tratta spesso di una gavetta preziosa, perché maturata in contesti investigativi, operativi e giudiziari rilevanti. Tuttavia, è una formazione sviluppata in un ambito profondamente diverso, con poteri, finalità, strumenti e limiti differenti.
Il legislatore ha in parte sovrapposto le due professioni, ma investigatore privato e operatore di polizia non sono la stessa cosa. L’investigazione privata ha vincoli propri, un rapporto diverso con il cliente o con il difensore, finalità differenti e un metodo che non coincide con quello dell’attività di polizia.
Su questo tema rimando anche all’articolo “Il metodo poliziesco” pubblicato su questo sito e al mio libro “La scienza dell’investigazione”, 2024.
Anche in questo caso, quindi, il percorso nelle forze dell’ordine può essere un valore enorme, ma non equivale automaticamente ad avere esperienza diretta nell’investigazione privata.
3. L’investigatore “figlio d’arte”
Un terzo caso è quello dell’investigatore cresciuto all’interno di una struttura familiare o imprenditoriale già esistente. Il peso di un cognome affermato può aprire porte, facilitare l’inserimento nel settore e rendere più accessibile il percorso professionale.
Naturalmente le capacità investigative non si ereditano. Si apprendono, si esercitano e si verificano sul campo.
Il problema non riguarda il fatto che un figlio, un parente o un collaboratore interno possa proseguire l’attività di un’agenzia storica. Questo, di per sé, è del tutto legittimo e può rappresentare anche una continuità positiva. Il punto critico è un altro: quando il requisito della pratica triennale e del “buon esito” rimane in larga parte affidato alla valutazione del titolare, il percorso di accesso alla licenza può risultare più agevole per chi cresce dentro una struttura già autorizzata rispetto a chi proviene dall’esterno.
In questo modo il sistema rischia di favorire la trasmissione delle agenzie all’interno di realtà già consolidate e di rendere più difficile, per collaboratori capaci ma privi di appoggi interni, aprire una propria agenzia e ottenere il titolo ufficiale.
Sia chiaro: sarebbe un errore madornale trasformare queste tre categorie in un’accusa generalizzata. Buona parte di queste figure ha percorso anche la strada del campo e molti continuano a farlo. Ne conosco personalmente. Il punto non è la competenza individuale, ma il fatto che oggi il titolo di “investigatore privato” può convivere sia con la mancata conduzione diretta dell’indagine, sia con un’esperienza operativa privata non sempre centrale nel percorso professionale.
È solo una questione di nome e ruolo, o ha impatti sull’indagine?
Non si tratta solo di una questione terminologica.
Il problema non è stabilire chi possa o non possa presentarsi come investigatore privato. Il tema è capire se la distanza tra chi riceve l’incarico, chi dirige l’indagine, chi svolge materialmente l’attività e chi firma la relazione possa incidere sulla qualità del risultato.
Le conseguenze concrete sono almeno due: una generale e una specifica.
Il problema generale
Affidarsi a un investigatore che ispira fiducia e competenza può risultare fuorviante se poi l’indagine non viene seguita realmente da lui, o se il suo ruolo si limita alla fase commerciale e alla firma finale.
Tra il suo apporto diretto e l’operazione reale può crearsi una distanza significativa. Il cliente spesso non sa a chi finirà concretamente in mano il proprio caso, quale esperienza abbia l’operatore incaricato, se sarà sempre lo stesso personale a seguirlo o se l’attività verrà gestita da figure diverse in momenti diversi.
Anche quando interviene un direttore operativo, si aggiunge comunque un livello di intermediazione tra cliente, titolare e operatori sul campo. Questo non è necessariamente negativo, ma deve essere governato bene. In un lavoro dove la tempestività dell’informazione è spesso decisiva, ogni passaggio comunicativo in più può incidere sulla qualità della decisione investigativa.
Un’indagine non è soltanto una sequenza di ore lavorate. È un processo dinamico, fatto di osservazioni, valutazioni, correzioni, ipotesi operative e scelte rapide. Più aumenta la distanza tra chi decide e chi osserva, più diventa importante avere metodo, comunicazione e tracciabilità.
Il problema specifico
Il problema più delicato riguarda la relazione investigativa.
La firma sulle relazioni è normalmente quella del titolare, che in quel momento sottoscrive un documento che potrebbe non essere frutto della sua esperienza diretta. Questo non significa che il documento sia falso o inutile. Significa però che il contenuto può dipendere da ciò che il collaboratore ha osservato, compreso, annotato e comunicato.
Se il titolare non ha seguito direttamente l’attività, deve essere in grado di ricostruire con precisione cosa è stato visto, da chi, quando, in quali condizioni e con quali limiti. Deve distinguere il dato osservato dall’interpretazione, la circostanza documentata dalla valutazione operativa, l’informazione certa da quella inferita.
In assenza di questo rigore, può crearsi uno scollamento tra ciò che è realmente accaduto sul campo e ciò che viene riportato nella relazione finale. Il titolare potrebbe non cogliere appieno ciò che il collaboratore intendeva, oppure potrebbe non essere nella posizione migliore per distinguere eventuali imprecisioni, esagerazioni o ambiguità contenute nel resoconto operativo.
Questo aspetto è cruciale perché la relazione investigativa non è un semplice riepilogo commerciale dell’attività svolta. È un documento che può essere utilizzato dal cliente, dall’avvocato, dall’azienda o, in alcuni casi, in un contesto processuale. La sua qualità dipende dalla solidità del metodo con cui i dati sono stati raccolti, verificati e riportati.
Un’importante precisazione sul penale
Nelle indagini difensive, cioè quelle svolte a supporto del procedimento penale ai sensi dell’art. 327-bis c.p.p. e dell’art. 222 disp. att. c.p.p., la normativa consente che l’investigatore autorizzato svolga le proprie indagini personalmente o a mezzo di collaboratori.
Questo è un punto importante: la delega operativa, in sé, è prevista dalla legge e non rappresenta un’irregolarità.
Ciò che resta indelegabile è la titolarità e la direzione dell’incarico, che fa capo all’investigatore autorizzato sotto la responsabilità del difensore. Il punto critico, dunque, non è tanto la presenza di collaboratori, quanto la distanza tra chi firma e chi ha realmente osservato i fatti.
In ambito penale, dove ogni elemento può pesare in giudizio, questa distanza va ridotta al minimo e governata con il massimo rigore. Non basta “avere qualcuno sul posto”. Serve sapere chi ha osservato cosa, in quali condizioni, con quali strumenti, con quali limiti e con quale continuità rispetto all’ipotesi investigativa.
La qualità dell’indagine difensiva non dipende soltanto dalla raccolta di informazioni, ma dalla loro utilizzabilità, dalla loro coerenza e dalla possibilità di ricostruire il percorso che ha portato da un dato osservato a una conclusione investigativa.
Si può rimediare? Verso una professione più meritocratica
A mio parere, una correzione arriverà quasi naturalmente nel tempo, ma si può e si deve accelerarla intervenendo prima di tutto sui requisiti per la licenza.
Servirebbe rendere l’investigazione privata una professione autenticamente meritocratica, come molte altre. Questo significa prevedere un percorso di studi specifico e coerente con il mestiere, non una laurea scelta all’interno di un elenco eterogeneo con scarsa attinenza reale. Significa anche valorizzare un’esperienza verificabile, documentata e non subordinata soltanto a un “buon esito” lasciato alla discrezione del titolare dell’agenzia.
Il collaboratore investigativo dovrebbe poter dimostrare il proprio percorso in modo più oggettivo: attività svolte, ore operative, formazione, aggiornamento, capacità relazionali, conoscenza normativa, metodo di redazione, gestione della prova, attenzione alla privacy e alla finalità dell’incarico.
Al di là di questo, qualcosa si sta già muovendo. I collaboratori investigativi di oggi sono sempre più preparati. Hanno titoli di studio più alti, maggiore consapevolezza metodologica e una legittima ambizione di crescere in un settore ancora chiuso e, per certi versi, anomalo come il nostro.
Riconoscere il loro lavoro non è una concessione. È il primo passo per migliorare la qualità delle indagini e la fiducia di chi si rivolge a noi.
In sintesi
Il titolo di investigatore privato non coincide necessariamente con chi conduce materialmente l’indagine. Dietro molti risultati c’è il lavoro di collaboratori investigativi competenti e spesso invisibili.
Per il cliente, la domanda giusta da porre prima di conferire un incarico non è solo: “Chi firmerà la relazione?”. È anche: “Chi seguirà concretamente il mio caso e con quale metodo?”.
La trasparenza su questo punto è uno dei primi indicatori di un’agenzia seria.
In Lumen Investigazioni riteniamo che il coinvolgimento diretto del titolare nelle attività investigative rappresenti un valore aggiunto, soprattutto quando l’indagine richiede valutazioni operative complesse, tempestività decisionale e costante interazione tra raccolta del dato e analisi investigativa.
Ogni indagine viene condotta con metodo scientifico, separazione tra dato osservato e dato inferito e piena tracciabilità delle fonti.
Per una consulenza riservata: www.lumeninvestigazioni.it
Riferimenti normativi e fonti
Art. 134 e ss. del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773: obbligo di licenza prefettizia per l’attività investigativa privata.
D.M. 1° dicembre 2010, n. 269: riorganizzazione della disciplina degli istituti di investigazione privata, figure professionali e requisiti.
Circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011: obbligo di aggiornamento professionale al rinnovo della licenza.
Art. 327-bis c.p.p. e art. 222 disp. att. c.p.p.: indagini difensive e facoltà dell’investigatore autorizzato di operare a supporto del difensore personalmente o a mezzo di collaboratori.
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 35/2012: durata triennale della licenza.
L. Gariboldi, “La scienza dell’investigazione”, 2024: approfondimento sul metodo investigativo e sulla distinzione rispetto al metodo poliziesco.