ochi giorni fa, il Tribunale di Venezia ha ordinato il reintegro immediato di un lavoratore licenziato nel luglio 2024, ritenendo il licenziamento illegittimo. Questa sentenza ha un impatto rilevante sull’utilizzo dei dispositivi GPS in ambito lavorativo e sui presupposti per i licenziamenti per giusta causa.

Il caso del licenziamento per GPS illegittimo

Nel luglio 2024, un uomo di 46 anni è stato licenziato dall’azienda per cui lavorava. Il datore di lavoro ha giustificato il licenziamento sostenendo che il dipendente aveva fatto un uso improprio dei permessi previsti dalla Legge 104/1992.

L’uomo usufruiva dei permessi per assistere la madre anziana, in condizioni di salute precarie. L’azienda, per verificare l’uso legittimo di tali permessi, ha incaricato un’agenzia investigativa di installare un dispositivo GPS sull’autovettura in uso al lavoratore, con l’obiettivo di monitorarne gli spostamenti nelle ore di permesso.

I tracciati del dispositivo GPS hanno mostrato che, in alcune occasioni tra maggio e giugno, il lavoratore si era recato presso la propria abitazione e non presso quella della madre. Sulla base di tali dati, l’azienda ha disposto il licenziamento per giusta causa.

Difesa del lavoratore contro il licenziamento GPS

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento. La sua difesa, supportata da documentazione e testimonianze, ha dimostrato che, nelle ore in cui si trovava presso la propria abitazione, stava organizzando l’installazione di grate di sicurezza nell’abitazione della madre e seguendo lavori strutturali per garantire l’accessibilità alla sorella, affetta da sclerosi multipla e costretta in carrozzina.

Decisione del Tribunale di Venezia

Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso del lavoratore, disponendone l’immediato reintegro in azienda, il pagamento di tutti gli stipendi arretrati dal giorno del licenziamento e il rimborso delle spese processuali.

La sentenza è particolarmente significativa perché riconosce come improprio l’utilizzo del dispositivo GPS, così come svolto, da parte dell’azienda, rendendo i dati raccolti inutilizzabili in giudizio. Il giudice ha infatti stabilito che:

“Il controllo tramite GPS è un atto di sorveglianza occulto e invasivo, ammesso solo in presenza di gravi indizi di illecito e previo rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente. In mancanza di tali presupposti, le prove raccolte sono inutilizzabili.”

Il Tribunale ha sancito che l’utilizzo di un dispositivo GPS in assenza di fondati sospetti costituisce una violazione del diritto alla privacy e alla dignità del lavoratore. Tale decisione richiama una precedente sentenza della Corte di Cassazione del 2021, che aveva stabilito che controlli invasivi da parte del datore di lavoro (come l’uso di un GPS) sono ammessi solo in presenza di motivazioni adeguate.

Implicazioni sull’uso dei dispositivi GPS sul lavoro

Questa sentenza non vieta in modo assoluto l’installazione e l’utilizzo di un dispositivo GPS da parte di un’agenzia investigativa su incarico del datore di lavoro, ma ribadisce che ciò è ammissibile solo in presenza di fondati sospetti di illecito da parte del dipendente. Inoltre, ricorda che i soli tracciati GPS non costituiscono prova sufficiente in giudizio, ma devono essere corroborati da altri elementi (foto, video, testimonianze) che documentino l’effettiva condotta illecita.

La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte sancito che l’utilizzo di un dispositivo GPS installato da un’agenzia investigativa è pienamente legittimo e non integra alcuna violazione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni (non permette, difatti, di captare conversazioni) né implica violazione di domicilio altrui (l’autovettura non può considerarsi al pari di un domicilio).

Tuttavia, si sottolinea ancora una volta che i tracciati GPS da soli non costituiscono una prova utilizzabile, ma possono fungere da supporto ad altri elementi raccolti durante attività investigative, come servizi di osservazione diretta (statica o dinamica) o raccolta di interviste/testimonianze.

Dunque, la sentenza sottolinea l’importanza del ruolo consulenziale delle agenzie investigative private. Esse non devono limitarsi a eseguire l’incarico, ma devono guidare il cliente nella valutazione della presenza di fondati indizi di illecito, proporre una strategia investigativa che rispetti i limiti legali e deontologici, e documentare accuratamente ogni fase dell’indagine. In particolare, poiché il solo utilizzo del GPS non è sufficiente a provare un illecito, le agenzie sono chiamate a integrare questo strumento con altre tecniche investigative, come l’osservazione diretta, la raccolta di materiale fotografico e video e le testimonianze, per costruire un quadro probatorio solido e utilizzabile in giudizio.

Conclusioni sulla sentenza e responsabilità del datore di lavoro

Questo tipo di risultato può verificarsi quando l’attività investigativa viene condotta in modo approssimativo. Il GPS, da solo, non poteva costituire una prova valida e i suoi dati avrebbero dovuto essere supportati da un’osservazione diretta, come il pedinamento. Solo attraverso questa integrazione gli investigatori avrebbero potuto verificare personalmente quanto poi emerso nel corso del dibattimento, accorgendosi che non sussistevano i presupposti per un licenziamento per giusta causa.
Tuttavia, un’indagine basata esclusivamente sul GPS risulta certamente più semplice ed economica rispetto a un’attività di osservazione diretta svolta in modo professionale. Questo potrebbe aver spinto il cliente a scegliere l’opzione meno onerosa.
Spetta però agli investigatori, in virtù della loro competenza e deontologia, orientare il cliente verso la soluzione più adeguata, anche se più impegnativa, piuttosto che limitarsi a proporre l’intervento meno costoso.