Spiare WhatsApp è reato: lo ha chiarito in modo definitivo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19421/2021. Accedere senza autorizzazione ai messaggi WhatsApp del partner o dell’ex partner, anche conoscendo la password del telefono o avendolo avuto in prestito, integra il reato di accesso abusivo a sistema informatico.

Questa pronuncia assume particolare rilievo in quanto sottolinea e rafforza il concetto di “domicilio informatico”, equiparandolo al domicilio fisico e riconoscendolo come spazio personale inviolabile, tutelato dalla legge.

Il caso giudiziario: accesso ai messaggi WhatsApp dell’ex moglie

La sentenza trae origine da un caso specifico: un uomo, nel contesto di una separazione coniugale, aveva prodotto in giudizio una serie di screenshot di conversazioni WhatsApp e del registro delle chiamate dell’allora moglie. Tali informazioni erano state ottenute accedendo direttamente al telefono della donna mentre i due ancora convivevano.

L’uomo aveva poi consegnato tali prove al proprio avvocato per dimostrare l’infedeltà della moglie, nel tentativo di ottenere l’addebito della separazione a suo carico. In sua difesa, l’uomo aveva sostenuto di non aver violato alcuna norma in quanto conosceva la password del telefono e aveva accesso al dispositivo in quanto convivente.

Accesso abusivo a WhatsApp e art. 615-ter c.p.

La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha rigettato le argomentazioni difensive e ha confermato la condanna dell’uomo per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.).

Nella motivazione, la Corte ha affermato che WhatsApp deve essere considerato a tutti gli effetti un sistema informatico, soggetto alle tutele previste per la privacy digitale. Ne consegue che qualsiasi accesso non autorizzato – anche se avviene conoscendo le credenziali di accesso o utilizzando un dispositivo prestato – costituisce reato.

La Corte ha chiarito che:

“L’accesso ad applicazioni come WhatsApp, installate su un dispositivo elettronico protetto, è da considerarsi penalmente rilevante se effettuato contro la volontà o in assenza del consenso del legittimo titolare, anche se si dispone del codice di sblocco.”

Inoltre, la Corte ha aggiunto che anche un consenso temporaneo all’uso del dispositivo non esclude la responsabilità penale. Infatti, se l’utilizzatore supera i limiti di utilizzo consentiti – ad esempio accedendo a contenuti non autorizzati – commette comunque il reato di accesso abusivo.

Punti chiave della sentenza

Questa importante sentenza fissa alcuni principi fondamentali nel panorama giuridico attuale:

  1. Esistenza del domicilio digitale
    Viene riconosciuto in modo chiaro il concetto di spazio digitale privato, che ogni persona ha il diritto di mantenere inviolato. Il “domicilio informatico” è oggi tutelato allo stesso modo del domicilio fisico, in linea con l’evoluzione tecnologica e la crescente centralità dei dispositivi digitali nella vita quotidiana.
  2. Limiti del consenso all’uso del dispositivo
    Anche quando una persona presta il proprio telefono o comunica la propria password, ciò non implica un’autorizzazione generale o illimitata. Il consenso è limitato nel tempo, nelle modalità e nello scopo. Accedere al dispositivo al di fuori di questi limiti equivale a una violazione della privacy e può comportare conseguenze penali.
  3. Non serve un’effrazione tecnologica
    Il reato si configura anche senza forzature o tecniche di hacking. È sufficiente accedere senza consenso, anche con credenziali note, per integrare il reato di cui all’art. 615-ter c.p.

Spiare il partner non è un diritto

La Cassazione, con questa pronuncia, ha stabilito un principio chiaro e attuale: la privacy digitale è un diritto inviolabile, anche all’interno della coppia. Né gelosie, né sospetti giustificano comportamenti di sorveglianza o accessi non autorizzati ai contenuti digitali del partner.

Il ruolo dell’investigatore privato nelle indagini lecite

Se sospettate un tradimento o volete tutelarvi in un contesto delicato come una separazione, non improvvisate e non rischiate conseguenze penali. Rivolgetevi a un’agenzia investigativa privata: solo un professionista può raccogliere prove in modo lecito, rispettando le norme di legge e garantendo che tali elementi possano essere utilizzati validamente in giudizio.