Nel luglio del 2025, due sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), in particolare la sentenza 1212/2025 del TAR Toscana e la sentenza 1116/2025 del TAR Veneto, hanno analizzato il diritto del genitore separato o divorziato di accedere ai dati della carriera universitaria del figlio, anche se maggiorenne, per richiedere, in base alle risultanze ottenute, la revisione dell’assegno di mantenimento concesso al figlio per il pagamento dell’Università. Queste sentenze mettono in luce diversi aspetti del diritto amministrativo e del diritto civile, incidendo in particolare sul bilanciamento tra il diritto alla privacy del figlio maggiorenne e il diritto di difesa del genitore.
I fatti posti alla base delle sentenze
I due casi riguardano entrambi la richiesta di due padri di poter accedere alla documentazione relativa alla carriera universitaria dei figli, al fine di valutare l’effettiva prosecuzione degli studi da parte degli stessi. I due genitori avevano, in particolare, richiesto di poter visionare la certificazione relativa agli esami sostenuti con i rispettivi voti, la certificazione degli esami residui, la certificazione dell’anno di iscrizione e di frequentazione e, infine, l’attestazione della regolarità dei pagamenti delle tasse universitarie.
Entrambi gli Atenei coinvolti, dopo aver ricevuto anche il diniego da parte dei figli, hanno rigettato l’istanza di accesso presentata dai genitori, richiamando il diritto alla privacy dello studente maggiorenne che, secondo l’Ateneo, era predominante rispetto all’interesse del genitore.
Entrambe le sentenze hanno accolto il ricorso del genitore avverso il diniego amministrativo, ribaltando la decisione presa dagli Atenei. Le due sentenze hanno, difatti, stabilito che il genitore, il quale ha l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al figlio per pagargli gli studi, vanta un interesse concreto, diretto ed attuale all’accesso e, quindi, alla conoscenza delle informazioni universitarie del figlio, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90. Le sentenze hanno però circoscritto il diritto di accesso dei genitori, i quali non potranno accedere alle votazioni ottenute dai figli agli esami sostenuti, né alle informazioni relative alla regolarità dei pagamenti delle tasse universitarie, che si ritiene essere onere unicamente del figlio maggiorenne.
Il fondamento giuridico alla base della sentenza
La questione presuppone un’analisi dell’istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dall’art. 22 e seguenti della L. 241/90. L’art. 22 L. 241/90 stabilisce che possono ottenere il diritto di accesso, e quindi il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, quei soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso. Si ritiene, inoltre, che l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue finalità di pubblico interesse, costituisca principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
Nel caso in esame, i TAR hanno ritenuto che il genitore che intenda proporre una domanda di revisione dell’assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c. sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante che gli permette di prendere visione ed estrarre copia dei documenti e certificati accademici pertinenti a difendere in giudizio il proprio interesse.
Da questa decisione emerge una volontà di far prevalere il diritto di difesa del padre rispetto al diritto alla privacy avanzato dall’Ateneo in favore del figlio maggiorenne. La riservatezza circa i dati accademici non può comportare la lesione del diritto del genitore di richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento per il figlio se è cambiata la sua posizione universitaria e, quindi, le sue esigenze di mantenimento stesse.
Ne consegue che, in presenza di un’istanza motivata e documentata da parte del genitore, l’Ateneo non può negare il diritto di accesso ai documenti amministrativi universitari, seppure limitatamente a quelli indicati nelle medesime sentenze.
La revisione dell’assegno di mantenimento per il figlio
Il diritto civile ha elaborato da tempo criteri ed istituti volti alla revisione dell’assegno di mantenimento che il genitore deve corrispondere al figlio maggiorenne. L’art. 337-quinquies c.c. stabilisce, difatti, che il genitore possa in ogni tempo richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento che devolve al figlio maggiorenne in caso di mutamento delle condizioni.
Tra le condizioni che permettono la revisione dell’assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione ha ribadito in più battute come vi rientri anche la condotta del figlio che, seppur iscritto a un corso universitario, non prosegua gli studi in modo serio e continuativo. Difatti, l’obbligo di mantenimento in capo al genitore non può protrarsi oltre un tempo ragionevole e richiede la collaborazione attiva del figlio ad impegnarsi per raggiungere una propria autonomia economica.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, escluso che la mera iscrizione a un Ateneo universitario sia condizione sufficiente per ottenere e mantenere l’assegno di mantenimento: occorre valutare l’effettivo rendimento, impegno e serietà poste dal figlio per ricercare la propria strada e una propria stabile occupazione. In tale ottica, le informazioni accademiche, a cui il TAR ha aperto ora il diritto di accesso, risultano essenziali.
Questo soprattutto alla luce del fatto che la revisione dell’assegno di mantenimento non ha efficacia retroattiva e non si ha diritto di ripetere le somme già versate al figlio. Quindi, conoscere tempestivamente la reale situazione universitaria del figlio maggiorenne è cruciale per evitare al genitore un esborso non giustificato di denaro.
Il bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di difesa
Queste sentenze sono importanti soprattutto perché vanno ad analizzare il rapporto e, quindi, il bilanciamento tra il diritto alla privacy del figlio maggiorenne e il diritto di difesa del genitore che intende richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento. Entrambi sono diritti fondamentali riconosciuti a livello costituzionale e anche a livello internazionale, i quali entrano in bilanciamento tra loro e potrà prevalere l’uno o l’altro a seconda del caso concreto (nel nostro ordinamento, difatti, non esistono diritti tiranni).
La giurisprudenza amministrativa, nel caso di specie, ha operato un bilanciamento ragionato, facendo prevalere il diritto di difesa del genitore ma limitatamente a quei documenti strettamente collegati e necessari per il giudizio di revisione dell’assegno di mantenimento; rispetto a tutti gli altri documenti, prevale il diritto alla privacy del figlio maggiorenne. Non si ha, quindi, un diritto di accesso assoluto e illimitato ai documenti universitari del figlio, ma si deve provare il proprio interesse diretto, concreto ed attuale rispetto a ciascun documento.
L’accesso selettivo da parte del genitore è stato, infine, giustificato alla luce della buona amministrazione. Difatti, impedire totalmente allo stesso di accedere ai certificati universitari del figlio significa negargli uno strumento istruttorio essenziale per agire nel giudizio di revisione dell’assegno di mantenimento.
Conclusioni
Queste recenti decisioni giurisdizionali delineano un equilibrio nuovo tra privacy e difesa, tra autonomia dei figli e responsabilità genitoriale. Esse attribuiscono al diritto amministrativo un ruolo strumentale rispetto alla tutela civilistica.
Per i genitori separati si apre dunque la possibilità concreta di accedere, in via legittima e non arbitraria, ai documenti universitari del figlio maggiorenne, quando vi sia un fondato motivo per proporre la revisione dell’assegno di mantenimento.
La strada tracciata dai TAR Toscana e Veneto potrebbe costituire un precedente significativo anche per altri ambiti in cui interessi privati e pubblici si intrecciano. In definitiva, le sentenze del 2025 segnano un importante punto di svolta, che valorizza la responsabilità e la trasparenza all’interno dei rapporti familiari post-separazione, offrendo una tutela più equa ed effettiva a entrambe le parti.