Che cos’è il racial profiling

Il racial profiling è una pratica mediante la quale una persona viene sottoposta a controlli, identificazioni, perquisizioni o altre attività di verifica principalmente sulla base del colore della pelle, dell’origine etnica, della nazionalità, della religione o della presunta appartenenza a un determinato gruppo.

Il problema si pone quando queste caratteristiche diventano il motivo principale o esclusivo del controllo, senza che siano presenti elementi oggettivi o un ragionevole sospetto collegato a una specifica condotta.

Non ogni controllo nei confronti di una persona appartenente a una minoranza costituisce, quindi, racial profiling. È necessario valutare le ragioni concrete dell’intervento e verificare se la decisione degli operatori sia fondata su circostanze individuali, pertinenti e verificabili.

Il tema è da tempo al centro del dibattito internazionale, poiché coinvolge il delicato equilibrio tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela dei diritti fondamentali.

La differenza tra racial profiling e criminal profiling

È importante distinguere il racial profiling dal criminal profiling, due concetti talvolta confusi, ma profondamente differenti.

Il racial profiling si fonda su stereotipi e generalizzazioni riferiti a determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi. In questo modo, a una persona viene attribuita una maggiore probabilità di commettere reati principalmente in funzione della sua identità, della sua provenienza o del suo aspetto.

Il criminal profiling, invece, è una metodologia di supporto all’attività investigativa. Analizza il comportamento dell’autore, il modus operandi, la vittimologia, le caratteristiche della scena del crimine e gli altri elementi disponibili, con l’obiettivo di formulare ipotesi sul possibile responsabile.

L’attenzione dovrebbe quindi essere rivolta ai fatti, alle condotte osservabili e alle evidenze investigative, non all’appartenenza etnica o religiosa del soggetto.

Anche il criminal profiling, tuttavia, non costituisce una prova e non permette di identificare automaticamente l’autore di un reato. Le ipotesi formulate devono essere sempre confrontate con gli elementi raccolti nel corso dell’indagine.

Questa distinzione è fondamentale anche nell’attività investigativa privata. Le valutazioni devono fondarsi su circostanze concrete e verificabili, evitando che stereotipi, pregiudizi o bias cognitivi influenzino le decisioni operative.

Gli Stati Uniti e lo sviluppo del dibattito contemporaneo

Il dibattito contemporaneo sul racial profiling ha assunto particolare rilevanza negli Stati Uniti tra gli anni Ottanta e Novanta. In quel periodo, studi, inchieste e organizzazioni per i diritti civili iniziarono a segnalare una maggiore frequenza di controlli, identificazioni e perquisizioni nei confronti di cittadini afroamericani e ispanici.

Il fenomeno emerse soprattutto durante la cosiddetta War on Drugs. Cioè, l’insieme delle strategie adottate per contrastare il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. Diverse organizzazioni denunciarono controlli ritenuti sproporzionati nei confronti di alcune minoranze etniche.

Furono inoltre oggetto di forti critiche le pratiche di stop and frisk, attraverso le quali gli agenti potevano fermare e perquisire una persona in presenza di un sospetto ragionevole.

Secondo i detrattori, l’applicazione concreta di tali strumenti finiva per interessare in misura maggiore alcune comunità, alimentando il dibattito sul possibile ruolo degli stereotipi razziali nelle attività di polizia.

Nel 2001 il presidente George W. Bush definì pubblicamente il racial profiling una pratica sbagliata. Nello stesso anno venne presentato al Congresso l’End Racial Profiling Act, un disegno di legge diretto a contrastarne l’utilizzo da parte delle forze dell’ordine. Il provvedimento, tuttavia, non concluse il proprio iter legislativo.

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, l’attenzione delle autorità si concentrò maggiormente sui rischi legati al terrorismo internazionale. I controlli interessarono con particolare frequenza persone provenienti da Paesi mediorientali o appartenenti a comunità musulmane.

Anche in questo contesto si riaprì il confronto sul confine tra prevenzione, sicurezza nazionale e rischio di discriminazione.

La situazione attuale negli Stati Uniti

La questione continua a essere particolarmente attuale. Un caso significativo è rappresentato dal procedimento Noem v. Vasquez Perdomo, nato in relazione alle modalità adottate dall’Immigration and Customs Enforcement, conosciuto come ICE, durante alcuni controlli sull’immigrazione nell’area di Los Angeles.

Nel luglio 2025 un tribunale federale aveva limitato temporaneamente la possibilità di effettuare fermi investigativi fondati esclusivamente su fattori generali, come l’apparente origine etnica, la lingua parlata, il luogo frequentato o il tipo di attività lavorativa svolta.

L’8 settembre 2025 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso l’efficacia di quel provvedimento, in attesa della prosecuzione del giudizio. Non si è trattato, quindi, di una decisione definitiva sulla legittimità delle modalità operative adottate dall’ICE.

Nell’opinione concorrente depositata dal giudice Brett Kavanaugh si afferma che il ragionevole sospetto deve essere valutato considerando l’insieme delle circostanze. Secondo questa impostazione, fattori come il luogo, il lavoro svolto, la lingua parlata e l’apparente origine etnica possono concorrere alla valutazione complessiva, ma l’etnia apparente, da sola, non sarebbe sufficiente a giustificare un fermo.

La decisione ha suscitato forti critiche da parte delle organizzazioni per i diritti civili. Secondo loto una discrezionalità troppo ampia potrebbe colpire in misura sproporzionata le comunità ispaniche e latinoamericane, coinvolgendo anche cittadini statunitensi e residenti regolari.

Le autorità federali hanno invece sostenuto che i controlli fossero diretti ad applicare la normativa sull’immigrazione e che il ragionevole sospetto derivasse dalla valutazione complessiva delle circostanze, non da un singolo elemento.

Il caso dimostra quanto sia complesso stabilire quali fattori possano concorrere alla formazione di un ragionevole sospetto e quando, invece, tali indicatori rischino di trasformarsi in generalizzazioni discriminatorie.

Le osservazioni delle Nazioni Unite sull’Italia

Negli ultimi anni anche l’Italia è stata oggetto di osservazioni da parte delle Nazioni Unite in relazione al possibile ricorso a pratiche riconducibili al racial profiling durante alcune attività di controllo.

Dal 2 al 10 maggio 2024 il Meccanismo internazionale indipendente di esperti delle Nazioni Unite per la promozione della giustizia razziale e dell’uguaglianza nell’applicazione della legge ha svolto una missione ufficiale in Italia. La visita aveva l’obiettivo di esaminare l’applicazione degli standard internazionali in materia di non discriminazione nell’ambito delle attività di polizia e del sistema di giustizia penale. Gli esperti hanno visitato Roma, Milano, Napoli e Catania. Nel corso della missione hanno incontrato rappresentanti del Governo, delle forze dell’ordine, della magistratura, del mondo accademico, delle organizzazioni della società civile e delle comunità interessate.

Le conclusioni della missione sono state successivamente raccolte nel rapporto ufficiale A/HRC/57/71/Add.2.

Sulla base delle testimonianze e dei contributi acquisiti, il rapporto riferisce di controlli e perquisizioni ritenuti sproporzionati nei confronti di alcune minoranze. Il documento richiama, in particolare, le esperienze riferite da persone di origine africana, appartenenti alle comunità rom o con un vissuto migratorio.

È tuttavia importante precisare che tali valutazioni derivano in larga parte dalle testimonianze raccolte e dalle informazioni fornite da associazioni, studiosi e organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani. Lo stesso rapporto evidenzia l’assenza di dati statistici completi e sistematici. Questa circostanza rende difficile stabilire con precisione la diffusione del fenomeno e verificare se gli episodi segnalati siano isolati oppure espressione di una problematica più ampia.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno quindi raccomandato una maggiore trasparenza nelle attività di controllo, il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e una raccolta più strutturata dei dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La posizione delle autorità italiane

Le autorità italiane hanno presentato proprie osservazioni sul rapporto, raccolte nel documento A/HRC/57/71/Add.3.

L’Italia ha richiamato il quadro costituzionale e normativo che vieta ogni forma di discriminazione e ha evidenziato le iniziative intraprese nel campo della formazione, della prevenzione e della tutela dei diritti fondamentali.

Alcuni passaggi del rapporto sono stati contestati o precisati, anche in relazione alle fonti utilizzate e alla mancanza di dati statistici sufficienti per dimostrare l’esistenza di un fenomeno sistematico.

La posizione delle autorità italiane è che le attività di controllo siano svolte sulla base di esigenze operative, investigative e di sicurezza, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme applicabili.

Il confronto tra le valutazioni degli esperti delle Nazioni Unite e la posizione italiana dimostra quanto sia difficile analizzare il fenomeno in assenza di dati completi, uniformi e verificabili.

Su quali elementi dovrebbe fondarsi un controllo

Un’attività di controllo o un’ipotesi investigativa dovrebbe fondarsi su elementi concreti e pertinenti rispetto al fatto da accertare.

Possono assumere rilievo comportamenti direttamente osservabili, informazioni specifiche e attendibili, descrizioni circostanziate, collegamenti con fatti o luoghi determinati e modalità operative compatibili con l’evento investigato.

L’origine etnica, la nazionalità, la lingua parlata o la religione non possono, da sole, sostituire la presenza di elementi concreti. Queste caratteristiche possono eventualmente avere rilievo quando fanno parte della descrizione specifica di una persona ricercata. Non dovrebbero invece trasformarsi in una presunzione riferita a un’intera comunità.

Il metodo investigativo richiede che ogni ipotesi possa essere motivata, verificata ed eventualmente smentita.

Quando una valutazione nasce da uno stereotipo, aumenta il rischio di interpretare in maniera selettiva le informazioni raccolte e di trascurare gli elementi incompatibili con l’ipotesi iniziale.

Questo meccanismo può essere collegato al bias di conferma, ossia alla tendenza a ricercare e valorizzare soprattutto le informazioni che confermano una convinzione già formata.

Fondare le decisioni su criteri verificabili non serve soltanto a prevenire possibili discriminazioni. Permette anche di migliorare la qualità dell’attività investigativa, riducendo il rischio di indirizzare controlli e risorse verso soggetti estranei ai fatti.

Conclusioni

Il racial profiling rappresenta una questione complessa, nella quale si confrontano esigenze di sicurezza, prevenzione dei reati, libertà individuali e tutela dalla discriminazione.

Affrontare il tema in modo equilibrato significa evitare due conclusioni opposte.

Da una parte, non si può presumere che ogni controllo rivolto a una persona appartenente a una minoranza sia automaticamente discriminatorio. Dall’altra, non si può ignorare il rischio che stereotipi e generalizzazioni possano influenzare le decisioni operative.

Comprendere la differenza tra criminal profiling e racial profiling è quindi essenziale.

Il criminal profiling dovrebbe fondarsi sull’analisi del comportamento, delle evidenze e delle caratteristiche concrete del fatto. Il racial profiling si verifica invece quando l’identità etnica, nazionale o religiosa della persona sostituisce la presenza di indicatori individuali e verificabili.

In ambito investigativo, la qualità del metodo dipende dalla capacità di formulare ipotesi basate sui fatti, controllare i propri bias e motivare ogni scelta attraverso elementi oggettivi.

La sicurezza e la tutela dei diritti non devono essere considerate obiettivi contrapposti. Entrambe possono essere perseguite attraverso controlli proporzionati, procedure trasparenti e decisioni fondate su elementi concretamente verificabili.