La genealogia genetica investigativa rappresenta una delle tecniche più innovative e discusse degli ultimi anni nel campo delle indagini penali. Si tratta di un metodo che combina l’analisi del DNA con la ricerca genealogica, permettendo agli investigatori di individuare possibili legami familiari tra un profilo genetico sconosciuto e soggetti presenti in banche dati genealogiche.

Il tema è diventato noto a livello internazionale soprattutto dopo il caso del Golden State Killer, risolto negli Stati Uniti grazie al caricamento di un profilo DNA su una banca dati genealogica. Da quel momento, la genealogia genetica investigativa è stata presentata come uno strumento capace di riaprire cold case, identificare autori di reati rimasti ignoti per decenni e offrire nuove possibilità alle indagini più complesse.

Tuttavia, proprio perché questa tecnica è estremamente potente, il suo utilizzo solleva questioni giuridiche, etiche e investigative di grande rilievo. Il punto centrale non è soltanto se sia tecnicamente possibile utilizzare dati genetici per finalità investigative, ma se tale utilizzo sia compatibile con i principi di legalità, proporzionalità, tutela della vita privata e protezione dei dati personali.

Il presente approfondimento prende spunto dall’articolo scientifico “Investigative genetic genealogy in Europe: Why the ‘manifestly made public by the data subject’ legal basis should be avoided”, pubblicato nel 2025 da Taner Kuru su Computer Law & Security Review. L’autore analizza in particolare il problema della base giuridica utilizzabile, nell’Unione europea, per accedere ai dati personali degli utenti delle banche dati genealogiche genetiche a fini investigativi. Secondo lo studio, l’uso della base giuridica dei dati “manifestamente resi pubblici dall’interessato”, prevista dall’articolo 10, lettera c), della Direttiva Law Enforcement, presenta criticità tali da renderne sconsigliabile l’utilizzo per questo tipo di attività investigativa.

Che cos’è la genealogia genetica investigativa

Per comprendere la portata del tema, occorre partire dal funzionamento di questa tecnica.

Tradizionalmente, nelle indagini penali, quando viene rinvenuto DNA sulla scena del crimine, il profilo genetico viene confrontato con le banche dati forensi nazionali. Queste banche dati contengono, di norma, profili genetici raccolti nell’ambito di procedimenti penali, secondo regole e limiti stabiliti dalla legge.

La genealogia genetica investigativa funziona in modo diverso. Quando il confronto con le banche dati forensi tradizionali non produce risultati, gli investigatori possono tentare di confrontare il profilo genetico sconosciuto con dati presenti in banche dati genealogiche, cioè piattaforme utilizzate da privati cittadini per ricostruire le proprie origini familiari o individuare parenti biologici.

In questi database, infatti, gli utenti caricano volontariamente i risultati di test genetici effettuati tramite società commerciali. Tali dati possono consentire di individuare parenti più o meno lontani di una persona sconosciuta. Da qui, attraverso la ricostruzione di alberi genealogici, l’analisi di dati anagrafici, documenti pubblici e ulteriori accertamenti investigativi, è possibile restringere progressivamente il campo fino a individuare un possibile sospettato.

L’articolo di Kuru descrive proprio questa doppia dimensione: da un lato il rapporto tra l’utente e la banca dati genealogica; dall’altro l’attività investigativa, nella quale il DNA della scena del crimine viene utilizzato per generare piste attraverso l’individuazione di relazioni biologiche.

Questa tecnica si colloca quindi al confine tra genetica, genealogia, investigazione, tecnologia e diritto. Ed è proprio questo confine a renderla tanto promettente quanto delicata.

Il successo investigativo e il problema della legittimità

Non vi è dubbio che la genealogia genetica investigativa abbia prodotto risultati significativi. Dopo il caso del Golden State Killer, numerosi casi sono stati risolti grazie a questo metodo, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi. L’articolo evidenzia come anche alcune autorità europee abbiano iniziato a interessarsi a questa tecnica, tra cui quelle svedesi, olandesi, francesi, danesi e tedesche.

Il punto, tuttavia, non è soltanto il successo investigativo.

In uno Stato di diritto, l’efficacia di una tecnica non basta a renderla legittima. Una prova, una pista o un metodo investigativo devono essere valutati anche in relazione alla loro base normativa, alle garanzie previste per i soggetti coinvolti e al rispetto dei diritti fondamentali.

Questo aspetto è particolarmente importante quando si parla di DNA. I dati genetici non sono dati ordinari: possono rivelare informazioni sulla persona, sulla sua famiglia biologica, sulle origini e, in alcuni casi, su aspetti estremamente sensibili della vita privata. Inoltre, il dato genetico di un individuo non riguarda soltanto quell’individuo, ma può coinvolgere indirettamente anche parenti che non hanno mai prestato alcun consenso e che non hanno mai utilizzato una banca dati genealogica.

È qui che il tema diventa cruciale.

La genealogia genetica investigativa non utilizza semplicemente un’informazione personale. Può trasformare la scelta di un singolo utente, ad esempio caricare il proprio DNA per conoscere le proprie origini, in una fonte di informazione investigativa anche su altri soggetti biologicamente collegati. Questa caratteristica rende necessario un quadro giuridico particolarmente chiaro.

Dati personali, dati sensibili e indagini

Nel contesto europeo, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati è disciplinato dalla Direttiva Law Enforcement, cioè la Direttiva UE 2016/680.

L’articolo analizzato chiarisce che l’accesso ai dati degli utenti delle banche dati genealogiche genetiche da parte delle autorità di contrasto costituisce trattamento di dati personali. Le informazioni utilizzate possono includere nomi, alias, indirizzi e-mail, stime di parentela biologica e altri elementi idonei a collegare un soggetto a una determinata linea familiare.

Secondo l’autore, tali dati devono essere considerati particolarmente delicati. Possono rientrare nella categoria dei dati genetici o, comunque, dei dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica. Di conseguenza, il loro trattamento ricade nell’ambito dell’articolo 10 della Direttiva Law Enforcement, che prevede un regime più rigoroso per le categorie particolari di dati personali.

Questo passaggio è essenziale: se si tratta di dati sensibili, non basta una generica utilità investigativa. Occorre una base giuridica specifica, accompagnata da garanzie adeguate e dal requisito della stretta necessità.

Il nodo dei dati “manifestamente resi pubblici”

La questione centrale affrontata dallo studio riguarda la possibilità di fondare l’accesso delle autorità ai dati genealogici genetici sull’idea che tali dati siano stati “manifestamente resi pubblici dall’interessato”.

In altri termini: se una persona carica volontariamente il proprio DNA su una piattaforma genealogica e accetta determinate condizioni, si può dire che abbia reso pubblici quei dati in modo tale da consentirne l’utilizzo investigativo?

Secondo Kuru, la risposta è negativa.

L’articolo scompone la base giuridica in tre elementi: i dati devono essere “manifestamente resi”, devono essere “pubblici” e devono essere resi pubblici “dall’interessato”. L’autore sostiene che, nel caso delle banche dati genealogiche genetiche come GEDmatch e FamilyTreeDNA, questi requisiti non risultano soddisfatti in modo sufficiente.

Il primo problema riguarda la consapevolezza dell’utente. Per poter dire che un dato è stato manifestamente reso pubblico, non basta che l’utente abbia selezionato un’opzione o accettato termini di servizio. Occorre che la scelta sia libera, chiara, informata e non condizionata da impostazioni predefinite, linguaggi ambigui o meccanismi poco trasparenti.

Il secondo problema riguarda il concetto di “pubblico”. Un dato può essere considerato pubblico quando è accessibile a un numero indefinito di persone o, comunque, senza restrizioni significative. Ma nelle banche dati genealogiche, l’accesso è spesso limitato, regolato da impostazioni, autorizzazioni e procedure specifiche. Non si tratta, quindi, di dati liberamente consultabili da chiunque su Internet. L’articolo evidenzia che il concetto di “pubblico” nel quadro europeo della protezione dei dati è collegato all’accessibilità a un numero indefinito di persone fisiche, e non semplicemente alla presenza del dato su una piattaforma online.

Il terzo problema riguarda il fatto che la divulgazione deve provenire dall’interessato. In alcuni casi, invece, l’accesso delle autorità può dipendere da modifiche delle policy delle piattaforme, problemi tecnici, violazioni di sicurezza o decisioni dei gestori delle banche dati. In queste ipotesi, non si può affermare che sia stato l’utente, in modo diretto e consapevole, a rendere pubblico il proprio dato.

Perché il consenso apparente non basta

Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda il rischio di confondere una scelta formale con una scelta realmente consapevole.

Nel mondo digitale, gli utenti accettano spesso termini e condizioni senza leggerli integralmente. Anche quando viene offerta una possibilità di opt-in o opt-out, cioè di autorizzare o negare un determinato utilizzo dei dati, non sempre l’utente comprende davvero le conseguenze della propria scelta.

Nel caso della genealogia genetica investigativa, la scelta è ancora più delicata. Autorizzare l’uso dei propri dati per confronti investigativi può significare contribuire indirettamente all’identificazione di un parente biologico. Può inoltre implicare il coinvolgimento in indagini relative a reati molto gravi, casi irrisolti, identificazioni di resti umani o vicende particolarmente sensibili.

È quindi necessario che le informazioni fornite agli utenti siano chiare, comprensibili e complete. Non basta indicare genericamente che i dati potranno essere utilizzati dalle autorità. Occorre spiegare per quali finalità, per quali categorie di reati, con quali limiti, quali dati verranno condivisi, quali soggetti potranno accedervi e quali conseguenze potranno derivarne.

Da questo punto di vista, l’articolo solleva una questione che va oltre la genealogia genetica: nel campo delle indagini tecnologiche, la trasparenza non è un adempimento formale, ma una condizione di legittimità.

Il ruolo delle garanzie giuridiche

La conclusione dello studio è netta: le autorità europee di contrasto dovrebbero evitare di fondarsi sull’articolo 10, lettera c), della Direttiva Law Enforcement, cioè sulla base dei dati “manifestamente resi pubblici dall’interessato”, per accedere ai dati degli utenti delle banche dati genealogiche genetiche.

La strada più corretta, secondo l’autore, sarebbe invece quella prevista dall’articolo 10, lettera a), della stessa direttiva: una specifica autorizzazione prevista dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro.

Questo significa che, per utilizzare legittimamente la genealogia genetica investigativa, non dovrebbe bastare una interpretazione estensiva delle condizioni d’uso delle piattaforme private. Occorrerebbe una norma chiara, che stabilisca quando la tecnica può essere utilizzata, per quali reati, con quali autorizzazioni, da quali soggetti, con quali controlli e con quali garanzie per le persone coinvolte.

Una regolamentazione specifica sarebbe utile non solo per tutelare i cittadini, ma anche per proteggere il valore dell’indagine stessa. Una tecnica investigativa fondata su basi giuridiche fragili rischia infatti di generare contestazioni, inutilizzabilità, perdita di fiducia pubblica e danni reputazionali per le istituzioni.

Lo studio sottolinea proprio questo punto: fare affidamento su una base giuridica impropria potrebbe condurre a contestazioni legali, violazioni dei diritti fondamentali e perdita di fiducia sia nella tecnica sia nelle autorità che la utilizzano.

Perché questo tema interessa anche il settore delle investigazioni private

La genealogia genetica investigativa, nei termini descritti dall’articolo, riguarda principalmente le autorità di contrasto e le indagini penali. Tuttavia, il tema è di grande interesse anche per chi opera professionalmente nel settore delle investigazioni private.

Non perché un’agenzia investigativa privata possa utilizzare liberamente dati genetici o accedere a banche dati di questo tipo per identificare persone. Al contrario, proprio questo articolo mostra quanto sia necessario distinguere tra possibilità tecnica e liceità giuridica.

Per un’agenzia investigativa seria, il valore di una prova non dipende solo dalla sua capacità di produrre un risultato, ma anche dal modo in cui viene raccolta, trattata e documentata. Un dato ottenuto senza una base giuridica adeguata può compromettere l’intera attività investigativa, esporre a contestazioni e violare diritti fondamentali.

La riflessione sulla genealogia genetica investigativa è quindi utile perché richiama alcuni principi generali che valgono in ogni ambito investigativo:

  • la necessità di una base giuridica chiara;
  • il rispetto della proporzionalità;
  • la minimizzazione dei dati raccolti;
  • la trasparenza delle finalità;
  • la tutela della riservatezza;
  • l’attenzione al valore probatorio delle informazioni acquisite.

In un contesto in cui le tecnologie investigative diventano sempre più sofisticate, dall’OSINT all’analisi digitale, dai dati geolocalizzati alle informazioni reperibili online, il vero discrimine non è più soltanto “che cosa si può scoprire”, ma “come lo si può scoprire legittimamente”.

Questo è un punto essenziale anche per il cliente che si rivolge a un’agenzia investigativa. La professionalità non consiste nell’utilizzare qualsiasi mezzo disponibile, ma nel sapere scegliere strumenti leciti, proporzionati, documentabili e utili alla tutela di un diritto.

Tecnologia, indagine e fiducia

La genealogia genetica investigativa dimostra che il futuro delle indagini sarà sempre più influenzato dall’interazione tra tecnologia, dati personali e diritto. Le nuove tecniche possono offrire opportunità straordinarie, ma richiedono anche competenze multidisciplinari e una forte attenzione ai limiti normativi.

L’efficacia investigativa non può essere separata dalla fiducia. Se i cittadini percepiscono che i propri dati genetici possono essere utilizzati in modo opaco, eccessivo o non adeguatamente regolato, la fiducia nelle istituzioni e negli strumenti investigativi rischia di diminuire. Al contrario, un quadro chiaro, trasparente e garantista può consentire di valorizzare le potenzialità della tecnologia senza sacrificare i diritti fondamentali.

È proprio questo l’insegnamento più importante dello studio: una tecnica investigativa può essere promettente, ma per essere davvero utile deve essere anche legittima, regolata e proporzionata.

Conclusioni

La genealogia genetica investigativa rappresenta una frontiera avanzata dell’indagine contemporanea. Ha già dimostrato di poter contribuire alla soluzione di casi complessi e rimasti irrisolti per anni. Tuttavia, il suo impiego pone interrogativi profondi sulla protezione dei dati personali, sull’uso del DNA, sul consenso degli utenti e sui limiti dell’attività investigativa.

Nel contesto europeo, secondo l’analisi di Taner Kuru, non appare corretto fondare l’accesso ai dati delle banche dati genealogiche genetiche sulla base giuridica dei dati “manifestamente resi pubblici dall’interessato”. I dati non sono necessariamente pubblici, non sempre sono resi disponibili con piena consapevolezza e non in ogni caso la divulgazione dipende direttamente dall’interessato.

La soluzione più solida è dunque quella di prevedere una disciplina specifica, capace di stabilire limiti, condizioni, controlli e garanzie.

Per il mondo delle investigazioni, questa riflessione è particolarmente importante. Ogni evoluzione tecnologica deve essere valutata non solo per la sua efficacia, ma anche per la sua compatibilità con il diritto e con la tutela della persona.

In definitiva, l’investigazione moderna non può limitarsi alla raccolta di informazioni. Deve fondarsi su metodo, legalità e responsabilità. Solo così la tecnologia può diventare uno strumento realmente utile, senza trasformarsi in un rischio per i diritti fondamentali.

Riferimenti bibliografici

Autori
Taner Kuru
Anno
2025
Titolo originale
Investigative genetic genealogy in Europe: Why the “manifestly made public by the data subject” legal basis should be avoided
Rivista
Computer Law & Security Review
Volume
56
Pagine / ID articolo
106106
Database
ScienceDirect
DOI
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106106